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N. 11160 del Repertorio N. 8521 della Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventiquattro, il giorno ventidue, del mese di novembre, in Napoli e nei locali alla via dei Mille, n. 16, alle ore quindici e trenta minuti.
Innanzi a me, dott. ALESSANDRO ZAMPAGLIONE, Notaio residente in Volla (NA), con studio ivi alla Via Caduti di Nassirya n. 45, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,
E’ COMPARSO IL SIGNOR:
1) SANGIOVANNI FRANCESCO nato a Napoli il 22 dicembre 1980, residente ivi alla via Posillipo, n. 42, codice fiscale SNGFNC80T22F839Z, il quale interviene nella qualità di Presidente del Coonsiglio Direttivo dell’Associazione denominata “EUDORA”, associazione di diritto italiano, con sede legale in Napoli alla Via Posillipo, n. 42, codice fiscale 95273550632, a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri di legge e di statuto sociale.
Dell’identità personale del costituito io Notaio sono certo.
Il comparente mi dichiara, che è qui convocata, in prima convocazione, l’assemblea della predetta associazione, per discutere e deliberare sull’argomento all’ordine del giorno di cui appresso.

Pertanto, il signor SANGIOVANNI FRANCESCO, nella qualità di Presidente dell’Associazione, invita me Notaio a redigere il verbale dell’assemblea.

Al che, aderendo io Notaio dò atto che assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto, il signor SANGIOVANNI FRANCESCO, il quale constata:
a) che l’assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi del vigente statuto;
b) che sono presenti tutti gli associati, in persona o per delega, nelle persone di:

  1. Paolo Silvestrini (nato a Pisa il 16 Settembre 1960), SOCIO FONDATORE;
  2. Francesco Sangiovanni (nato a Napoli il 22 dicembre 1980), SOCIO FONDATORE;
  3. Berardo Ruggiero (nato a Napoli il 25 Agosto 1962), SOCIO FONDATORE;
  4. Carla Giusti (nata a Napoli il 18 Febbraio 1963), SOCIO FONDATORE;
  5. Carmela Pugliese (nata a Monte di Procida – NA – il 5 Luglio 1957), SOCIO FONDATORE;
  6. Antigone Marino (nata a Napoli il 21 febbraio 1977), SOCIO FONDATORE;
  7. Simona Mosca (nata a Napoli il 17 Luglio 1975), SOCIO FONDATORE;
  8. Maria Parisi (nata a Napoli il 16 luglio 1978), SOCIO FONDATORE;
  9. Vito Pagliarulo (nato a Napoli il 23 Aprile 1974), SOCIO FONDATORE;
  10. Mikhail Lisitskiy (nato a Mosca, Federazione Russa, il 24 aprile 1963), SOCIO FONDATORE;
  11. Giuseppe Ferraro (nato a Napoli 31 Gennaio 1949), SOCIO FONDATORE;
  12. Stefano Silvestrini (nato a Napoli il 1° Ottobre 1989), SOCIO FONDATORE, rappresentato per Delega dal Dottor PAOLOSILVESTRINI;
  13. Chiara Silvestrini (nata a Napoli il 18 Novembre 1993), SOCIO FONDATORE;
  14. Matteo Silvestrini (nato a Napoli il 16 Marzo 1997), SOCIO FONDATORE;
  15. Mariano Radice (nato a Napoli il 19 Settembre 1959), SOCIO FONDATORE;
  16. Gianluca Radice (nato a Napoli il 29 Agosto 1989), SOCIO FONDATORE;
  17. Vittorio Alberto Dublino (nato a Napoli il 30 maggio 1961), SOCIO FONDATORE;
  18. Marco Tartaglia (nato a Napoli il 14 Agosto 1970), SOCIO FONDATORE;
  19. Fabio Chiappetta (nato a Napoli il 28 maggio 1967), SOCIO FONDATORE;
    come risulta dal foglio presenze, che si allega al presente atto sotto la lettera “A”;
    c) che la delega è conservata agli atti dell’Ente;
    d) che sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo, signori SANGIOVANNI FRANCESCO, nella qualità anche di Presidente, Silvestrini Paolo, anche nella qualità di Vice Presidente e Berardo Ruggiero, nella qualità di Consigliere;
    e) che l’associazione non ha un organo di controllo. Il Presidente, verificata la regolarità della costituzione,
    per la presenza di tutti gli associati, in proprio e per delega, accertata l’identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la presente assemblea validamente costituita, ed atta a deliberare sugli argomenti di cui al
    seguente:
    ORDINE DEL GIORNO
    1) riformulazione dello statuto dell’associazione, con particolare riferimento all’adeguamento dello stesso al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzata all’iscrzione dell’Associazione nel RUNTS, senza personalità giuridica;
    2) Trasferimento della sede sociale, sempre nel Comune di Napoli, alla Via Coroglio n. 104 e 57, presso la Fondazione IDIS – Città della Scienza;
    3) Nomina del nuovo organo amministrativo, a seguito delle dimissioni presentate dal Consiglio Direttivo, in vista delle modifiche da approvare;
    4) Modifica della denominazione, da “EUDORA” ad “ASSOCIAZIONEDI PROMOZIONE SOCIALE EUDORA – ENTE DEL TERZO SETTORE”, detta brevemente “A.P.S. EUDORA E.T.S.”, condizionatamente
    all’iscrizione del RUNTS dell’associazione.
    Prende la parola il Presidente, il quale, previamente autorizzato dall’assemblea a trattare unitariamente i punti dell’ordine del giorno, espone quanto segue.
    Sul primo punto, il Presidente propone la modifica della denominazione dell’ente da “EUDORA” ad “ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EUDORA – ENTE DEL TERZO SETTORE”, detta
    brevemente “A.P.S. EUDORA E.T.S.”, con la precisazione che l’aggiunta degli acronimi APS (Associazione di Promozione Sociale) ed ETS (ente del terzo settore) resta sospensivamente condizionata all’esito dell’iscrizione dell’Associazione nel RUNTS, anche al fine di adeguare la stessa alle novità normative introdotte dal suddetto D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.
    Sul secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente espone agli intervenuti, l’oppotunità di trasferire la sede sociale, sempre nel Comune di Napoli, alla Via Coroglio n.ri 57 e 104, presso la Fondazione IDIS – Città della Scienza, presso la quale l’Associazione ha già avuto la disponibilità all’ultilizzo di idonei locali.
    Sul terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente rappresenta all’Assemblea che l’intero Consiglio Direttivo, ha rassegnato le proprie dimissioni, in previsione dell’assemblea odierna, nell’ottica di un rinnovamento delle
    cariche sociali, collegata anche alla nuova veste giuridica che l’Ente si accinge ad assumere. Pertanto, il Presidente fa presente che hanno manifestato la propria disposnibilità a ricoprire la carica di consiglieri i signori SILVESTRINI PAOLO, SANGIOVANNI FRANCESCO e BERARDO RUGGIERO, CHIAPPETTA
    FABIO E CARLA GIUSTI. Inoltre, il Presidente rappresenta che il signror SILVESTRINI PAOLO ha dichiarato anche di essere disponibile ad assumere l’incarico di Presidente, mentre i signori SANGIOVANNI FRANCESCO e BERARDO RUGGIERO si sono resi disponibili ad assumere la carica di Vicepresidenti. Infine, il signor CHIAPPETTA FABIO ha dato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di tesorirere. Il tutto, ovviamente, subordinatamente all’approvazione da parte dell’Assemblea.
    Sul quarto punto all’ordine del giorno, il Presidente informa l’Assemblea della necessità di adeguare lo statuto sociale alla nuova disciplina del Codice del Terzo Settore, al fine di ottenere l’iscrizione, senza personalità giuridica, nel RUNTS, dell’Associazione, visti i benefici derivanti da tale adempimento. In particolare, il Presidente fa presente che è necessario aggiungere alla denominazione sociale gli acronimi “ETS” ed “APS” e che è necessario inserire una serie di previsioni, in merito alla trasparenza degli atti sociali, alla democraticità dei diritti dei soci, al controllo legale e contabile ed alla devoluzione del patrimonio. In meritoalla democraticità, si è ritenuto necessario escludere, dallo Statuto, qualsiasi vantaggio per i soci fondatori, lasciando la categoria solo quale “riconoscimento” formale per coloro che hanno costituito l’associazione. Inoltre, cogliendo l’occasione, si è ritenuto di adeguare lo Statuto anche con una serie di previsioni in merito allo svolgimento dell’Assemblea in audio/video conferenza.
    Ultimata la lettura, il Presidente, nell’illustrare i vantaggi che possono derivare dall’iscrizione nel RUNTS, ha
    riaffermato la volontà di rilanciare l’associazione negli ambiti individuati.
    Pertanto, in caso di approvazione, andrebbe modificato e rielaborato lo statuto, del quale il Presidente dà breve lettura agli associati.
    Dopo breve confronto, il Presidente dichiara chiusa la discussione sui punti all’ordine del giorno ed invita
    l’Assemblea a deliberare sulle proposte. Quindi, l’assemblea dell’Associazione, per alzata di mano, con voto manifesto, all’unanimità,

DELIBERA

= I =
Di modificare la denominazione dell’Associazione, da “EUDORA” ad “ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EUDORA – ENTE DEL TERZO SETTORE”, detta brevemente “A.P.S. EUDORA E.T.S.”, con la precisazione che l’aggiunta degli acronimi ETS (ente del terzo settore) ed “APS” (Assocaizione di Promozione Sociale) resta sospensivamente condizionata all’iscrizione dell’Associazione nel RUNTS.

= II =
Di trasferire la sede sociale, sempre nel Comune di Napoli, alla Via Coroglio n.ri 57 e 104.

= III =
Di accettare le dimissioni del Consiglio direttivo, ratificandone l’operato e ringraziando gli amministratori
uscenti per l’operato svolto, e di nominare un nuovo Consiglio Direttivo, di cinque componenti, in persona dei
signori:

  • SILVESTRINI PAOLO, Consigliere e Presidente;
  • SANGIOVANNI FRANCESCO, Consigliere e Vicepresidente;
  • BERARDO RUGGIERO, Consigliere e Vicepresidente;
  • CHIAPPETTA FABIO, Consigliere e Tesoriere;
    CARLA GIUSTI, Consigliere.

= IV =
Di delegare al Presidente ed ai Vicepresidenti, tutti i poteri di cui all’art. 20 dello statuto, conferendo loro il
potere di rappresentanza, nei confronti dei terzi, in via disgiunta.

= V =
Di approvare le modifiche statutarie necessarie ad adeguare lo Statuto alla disciplina degli Enti del Terzo Settore, comeesposto dal Presidente e come da bozza del medesimo Statuto inviata ai soci, che si allega al presente atto sotto la lettera “B”, con previsione, tra l’altro, del cambio della denominazione, con la precisazione che l’aggiunta degli acronimi ETS ed APS resta sospensivamente condizionata dell’iscrizione dell’Associazione nel RUNTS, e dell’adeguamento dello scopo.

= VI =
Di delegare al Consiglio Direttivo l’attuazione di quanto sopra deliberato e di effettuare i conseguenti e necessari adempimenti pubblicitari.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente, accertati gli esiti delle votazioni, ne proclama i risultati e dichiara chiusa l’assemblea alle ore sedici e dieci minuti.


Il costituito mi chiede di allegare al presente atto, rispettivamente, sotto le lettere “A” e “B”, il foglio presenze ed il nuovo testo di statuto, dispensandomi dalla relativa lettura, avendone preso visione in precedenza.
Di quest’atto, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, io Notaio ho dato lettura al costituita parte, che lo approva, lo dichiara conforme alla sua volontà e meco lo sottoscrive, alle ore sedici e trenta.

L’atto consta di fogli tre, dei quali pagine scritte dieci fin qui.

F.to SANGIOVANNI FRANCESCO
Firmato: Alessandro ZAMPAGLIONE Notaio (vi è l’impronta del sigillo).

ALLEGATO “B” ALL’ATTO N.8521 DELLA RACCOLTA STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE ETS/APS Eudora

COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1 – Denominazione-sede-durata

I. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “ASSOCIAZIONE EUDORA”, di seguito indicata anche come “Associazione”.

II. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Napoli. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Napoli non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

III. Essa opera nel territorio della Regione Campania ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

IV. L’Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE” e di quello di “ENTE DEL TERZO SETTORE” o “ETS”

I. A decorrere dall’iscrizione dell’Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS),
nell’apposita sezione, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE” nonché l’indicazione di “ENTE DEL TERZO SETTORE” o l’acronimo “E.T.S.” dovranno
essere inseriti nella denominazione sociale.

II. L’Associazione dovrà, da quel momento, utilizzare l’indicazione di “ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE” o l’acronimo “APS” e l’indicazione di “ENTE DEL TERZO SETTORE” o l’acronimo “E.T.S.” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

III. A seguito dell’iscrizione nel RUNTS dell’Associazione, essa assumerà la denominazione di “ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EUDORA – ENTE DEL TERZO SETTORE”, detta brevemente “A.P.S. Eudora E.T.S.”.

Art. 3 – Finalità, Scopo ed Oggetto sociale

L’Associazione ha carattere volontario e democratico è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali mediante lo svolgimento di attività di interesse generale.
Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1, del
Decreto Legislativo n. 117 del 2017, in favore di associati/e, loro familiari e terzi, avvalendosi, in modoprevalente, delle prestazioni dei/delle volontari/e associati/e, di seguito indicate.

3.1 Motivazione

La Seconda Rivoluzione Quantistica rappresenta un momento di svolta nella storia della conoscenza umana, con la capacità di trasformare il nostro modo di comprendere e interagire con
il mondo. Le sue potenzialità, tuttavia, rimangono spesso appannaggio di esperti e specialisti, lasciando l’Uomo comune all’oscuro delle implicazioni che queste scoperte possono avere sulla vita quotidiana e sul futuro dell’umanità. Diventa quindi fondamentale un approccio di outreach che adotti una pedagogia della comunicazione volta a rendere accessibili e coinvolgenti le discipline S.T.E.A.M. (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica). Questo approccio è concepito per tradurre contenuti complessi in linguaggi
accessibili, rispondendo ai bisogni di comprensione del grande pubblico e promuovendo una visione inclusiva della conoscenza.
La fisica quantistica non rappresenta solo un progresso teorico o tecnologico, ma offre una nuova prospettiva sulla realtà, in cui concetti come interconnessione, dualità e probabilità sollecitano riflessioni profonde sull’etica, la sostenibilità e i valori fondamentali della società.
Integrare una visione umanistica in questo ambito significa facilitare un dialogo tra scienza, filosofia, arte ed economia, incoraggiando domande etiche e una maggiore consapevolezza su come gestire le innovazioni quantistiche nel rispetto dell’ambiente e della dignità umana.
Eudora si impegna a promuovere, con metodi tradizionali, strumenti digitali ed attività immersive, la diffusione di nuovi saperi trasformativi – capaci di generare cambiamenti profondi in chi li acquisisce, influenzando il modo in cui una persona vede se stessa, gli altri e il mondo –
promuovendo una conoscenza delle applicazioni quantistiche.
Eudora intende contribuire a un progresso scientifico ed economico che rispetti l’ambiente e sostenga una qualità di vita elevata per Tutti.

3.2 Missione

L’Associazione Eudora si dedica alla divulgazione delle conoscenze avanzate in fisica quantistica, promuovendo una comprensione accessibile e coinvolgente delle scoperte e delle applicazioni della Seconda Rivoluzione Quantistica. Eudora mira a rendere queste conoscenze fruibili al grande
pubblico, incoraggiando un dialogo integrato tra scienza, filosofia, arte e società.

3.3 Obiettivi dell’Associazione Eudora

I. EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE, NONCHÉ LE ATTIVITÀ CULTURALI DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITÀ EDUCATIVA – DIVULGAZIONE SCIENTIFICA E FORMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSESOCIALE, INCLUSE ATTIVITÀ, ANCHE EDITORIALI, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE (LETTERE D ed I, ART. 5, COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 , N. 117)
Promuovere la conoscenza e l’interesse per la fisica quantistica mediante attività educative tradizionali, come workshop, seminari, scuole di formazione e pubblicazioni,
affiancate da modalità interattive e digitali per coinvolgere un pubblico sempre più vasto e diversificato.

II. INTERVENTI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL’AMBIENTE E ALL’UTILIZZAZIONE ACCORTA E RAZIONALE DELLE RISORSE NATURALI – SOSTENIBILITÀ ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA (LETTERA E, ART. 5, COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 , N. 117)
Sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di tecnologie quantistiche sostenibili e promuovere soluzioni innovative volte a ridurre l’impatto ambientale. Eudora intende supportare un progresso scientifico che valorizzi e rispetti le risorse naturali, contribuendo a uno sviluppo sostenibile per le generazioni future.

III. RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE – BENESSERE PSICOFISICO E CURE INTEGRATE (LETTERA H, ART. 5, COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 , N. 117)
Ricerca scientifica, finalizzata a favorire la diffusione delle applicazioni delle tecnologie quantistiche in ambito
sanitario e per il wellness psico-fisico. Eudora si impegna a promuovere il potenziale della scienza quantistica nel miglioramento della qualità della vita e nella ricerca di un equilibrio armonico tra mente, corpo e spirito.

Art. 4 – Attività
Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività, a scopo esemplificativo, ma non esaustivo:

  • Organizzazione e promozione di eventi, convegni, workshop, tavole rotonde, rassegne, fiere e festival.
  • Divulgazione scientifica con modalità tradizionali e innovative.
  • Produzione e promozione di mostre ed esposizioni a diffusione nazionale e/o internazionale.
  • Promozione di attività volte all’integrazione delle discipline scientifiche, artistiche ed umanistiche.
  • Promozione di attività volte al benessere psico-fisico connesse alla missione dell’Associazione.
  • Produzione e diffusione di audiovisivi didattici, divulgativi e documentaristica.
  • Ideazione e promozione di corsi e/o scuole di formazione con finalità compatibili con la missione dell’Associazione.
  • Organizzazione e promozione di eventi per favorire il dialogo sulle implicazioni filosofiche ed etiche dei temi inerenti alla missione dell’Associazione.
  • Workshop e seminari sulle emergenti e future tecnologieapplicate al cinema e l’audiovisivo digitale, i nuovi media e lo storytelling digitale, i nuovi linguaggi transmediali e le nuove forme di ibridazione teatrale in connessione agli scopi dell’Associazione.
  • Partecipazione a fiere del settore culturale/linguistico.
  • Stage e laboratori sui temi aderenti agli scopi dell’associazione.
  • Raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica e sperimentazione artistica inerente agli scopi dell’Associazione.

4.1 Può svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali ed idonea a perseguirne il raggiungimento.

4.2 L’Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

4.3 L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 5 – Norme sull’ordinamento interno

5.1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

5.2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti
dell’Associazione.

Art. 6 – Associati
6.1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

6.2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

6.3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

6.4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7 – Procedura di ammissione

7.1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

7.2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della
domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

7.3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della
deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

7.4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello
all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza, che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. La successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all’appello presentato. All’appellante, deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

7.5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Art. 8 – Diritti e doveri degli associati

8.1. Gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi.

La presa di visione è esercitata presso la sededell’Associazione alla presenza di persona indicata dal
Consiglio Direttivo.

8.2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli
associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.16, c.2, del presente Statuto.

8.3. Gli associati hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

8.4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 9 – Cause di cessazione del rapporto associativo

9.1 La qualità di associato si perde per:
a) Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
b) Mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.7 del presente Statuto.

9.2 L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

9.3 Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all’appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all’ordine dell’giorno. All’appellante, deve esseregarantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

9.4 L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

NORME SUL VOLONTARIATO

Art. 10 – Dei volontari e dell’attività di volontariato
10.1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

10.2 L’Associazione deve iscrivere, in un apposito registro, i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

10.3 L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

10.4 L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Dei volontari e delle persone retribuite

11.1 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

11.2 L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti
agli enti associati.

11.3 L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ORGANI SOCIALI

Art. 12 – Organi dell’Associazione

12.1 Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) l’organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
c) l’organo di controllo, nominato qualora si verifichino le
condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
d) l’organo di revisione, nominato qualora si verifichino le
condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore.

12.2 L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 13 – L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

13.1 L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

13.2 Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

13.3 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
Nei casi di cui alle lettere a) e b), il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.

13.4 La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. 13.5 L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sulrelativo libro. Se, nel corso della riunione, venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal
Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

13.6 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

13.7 Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

Art.14 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

14.1 È compito dell’Assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
e) eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
f) eleggere e revocare l’organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;
g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
h) approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
j) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

14.2 L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione. è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

14.3 Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

15.1 È compito dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

15.2 Per le modifiche statutarie, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.

15.3 Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di
almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
Art.16 – L’Assemblea degli associati: regole di voto

16.1 Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

16.2 L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che
non sono iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

16.3 Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

17.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota
associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati
nell’atto costitutivo.

17.2 Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad
esercitare uffici direttivi.

17.3 I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

18.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

18.2 La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.

18.3 In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

18.4 Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

18.5 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

18.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

18.7 Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

18.8 Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
conservato nella sede dell’Associazione.
Art. 19 – Competenze del Consiglio Direttivo

19.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri
per l’amministrazione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
b) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di
attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario
dell’Associazione;
e) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e
sull’esclusione degli associati;
f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il
funzionamento dell’Associazione, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
g) decidere l’eventuale quota associativa annuale,
determinandone l’ammontare;
h) deliberare la convocazione dell’Assemblea;i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con
i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti
esterni;
j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati
d’urgenza dal Presidente;
k) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
l) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e
documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto
alle attività di interesse generale;
m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso
attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure
necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre
che alla gestione e al corretto funzionamento
dell’Associazione.
19.2 Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei
suoi membri il potere di compiere determinati atti o
categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
19.3 Il Segretario si occupa in generale della gestione dei
libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal
Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Art. 20 – Il Presidente: poteri e durata in carica
20.1 Il Presidente è il legale rappresentante
dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in
giudizio.
20.2 Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno
del Consiglio Direttivo.
20.3 La carica di Presidente può essere revocata dal
Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per
l’elezione.
20.4 La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni,
rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo.
20.5 Il Presidente ha la responsabilità generale della
conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in
particolare ha il compito di:
a) firmare gli atti e i documenti che impegnano
l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e
del Consiglio Direttivo;
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza,
sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del
Consiglio Direttivo;
d) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il
Consiglio Direttivo.
20.6 In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene
sostituito dal Vicepresidente, il quale sarà legittimato, nei
confronti dei terzi, in base alla sua dichiarazione relativa
all’impossibilità per il Presidente di compiere quel
determinato atto. In caso di assenza o impedimento di delVicepresidente, spetta al Consiglio Direttivo conferire
espressa delega ad altro Consigliere.
Art.21 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del
Consiglio Direttivo
21.1 La carica di Consigliere si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al
Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.17,
c.2, del presente Statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del
verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.9 del
presente Statuto.
21.2 Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino
dall’incarico, per uno o più dei motivi indicati nel
precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla
sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima
elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così
subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea
ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.
Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza
del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di
mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del
numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla
sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte
della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata
ratifica, si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri
così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del
mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma
da parte dell’assemblea i consiglieri cooptati non avranno
diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.
21.3 Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei
Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà
decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più
anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro
30 (trenta) giorni giorni dalla cessazione, al fine di
procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino
all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati
rimangono in carica per l’attività di ordinaria
amministrazione.
Art. 22 – L’organo di controllo: composizione, durata in
carica e funzionamento
22.1 L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3
(tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra
gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in
possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, comma 2, del
Codice civile.
22.2 L’organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni
ed è rieleggibile.
22.3 Esso nomina al proprio interno un Presidente.22.4 Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige
verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle
adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato
nella sede dell’Associazione.
22.5 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più
membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima
della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione
degli stessi tramite una nuova elezione da parte
dell’Assemblea.
22.6 I membri dell’organo di controllo, a cui si applica
l’art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed
esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.
Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno
dell’Associazione.
Art. 23 – Competenze dell’organo di controllo
23.1 È compito dell’organo di controllo:
a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo
concreto funzionamento;
c) esercitare il controllo contabile;
d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto
particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli
5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato
redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui
all’art.14 dello stesso Codice; l’eventuale bilancio sociale
dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
f) partecipare alle riunioni dell’Assemblea, alle quali
presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha
il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle
riunioni del Consiglio direttivo.
23.2 Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo
settore, l’organo di controllo può esercitare anche la
revisione legale dei conti.
23.3 L’organo di controllo ha diritto di accesso alla
documentazione dell’Associazione rilevante ai fini
dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi
momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal
fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento
delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 24 – L’organo di revisione
24.1 L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3
(tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra
gli associati. I membri dell’organo di revisione devono
essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
24.2 L’organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni
ed è rieleggibile.24.3 Esso nomina al proprio interno un Presidente.
24.4 L’organo di revisione ha il compito di esercitare la
revisione legale dei conti.
24.5 Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige
verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle
adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato
nella sede dell’Associazione.
24.6 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più
membri dell’organo di revisione decadano dall’incarico prima
della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione
degli stessi tramite una nuova elezione da parte
dell’Assemblea.
24.7 I membri dell’organo di revisione devono essere
indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo
ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche
all’interno dell’Associazione.
Art. 25 – Responsabilità degli organi sociali
25.1 Delle obbligazioni contratte dall’Associazione
rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche
personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in
nome e per conto dell’Associazione.
25.2 I Consiglieri, i direttori generali, i componenti
dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati),
rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali,
dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle
disposizioni in tema di responsabilità nelle società per
azioni, in quanto compatibili.
I LIBRI SOCIALI
Art. 26 – Libri sociali e registri
26.1 L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
Consiglio Direttivo.
26.2 L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e
delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo
sia stato nominato.
26.3 L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro
delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di
revisione, qualora questo sia stato nominato.
26.4 L’Associazione deve infine tenere il registro dei
volontari.
NORME SUL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI
ESERCIZIO
Art. 27 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di
lucro
27.1 Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo
svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e diutilità sociale.
27.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed
avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri
ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di
recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale
del rapporto associativo.
Art. 28 – Risorse economiche
28.1 L’Associazione trae le risorse economiche per il
funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività di raccolta fondi;
f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche
amministrazioni;
g) proventi da attività di interesse generale e da attività
diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo
settore e di altre norme competenti in materia.
Art. 29 – Bilancio di esercizio
29.1 L’esercizio sociale coincide con l’anno solare, pertanto
esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
29.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve
procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale
dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima
dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla
chiusura dell’esercizio, ma comunque un tempo utile per far
approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
29.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso
la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono
l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni
associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Art. 30 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
30.1 Lo scioglimento dell’Associazione è deciso
dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno
3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda
convocazione.
30.2 L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche
uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del
patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo
parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del
Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza,
alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto
dall’art.9 del Codice del Terzo settore.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31 – Norme di rinvio31.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente
Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le
disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice
civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto
compatibili.
F.to SANGIOVANNI FRANCESCO
Firmato: Alessandro ZAMPAGLIONE Notaio (vi è l’impronta del
sigillo).